AL SERVIZIO DI LAVORATORI E IMPRESE

Semplifichiamo l’occupazione transfrontaliera

Euradria contribuisce a migliorare l’occupazione nella regione transfrontaliera tra Italia e Slovenia e mira ad aumentare da un lato le opportunità di impiego per i lavoratori e dall’altro il processo di ricerca di personale adeguato per i datori di lavoro.

APPRENDISTATO E TIROCINIO EXTRACURRICULARE IN ITALIA

Tirocini previsti dalla normativa regionale

 

TIROCINI “NON CURRICULARI” o EXTRACURRICULARI

Tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento, reinserimento lavorativo e tirocini estivi.

I tirocini “non curriculari” costituiscono misure di politica attiva del lavoro finalizzate a facilitare le scelte professionali dei giovani e accompagnarli nella transizione fra percorso di studi e lavoro, ovvero ad agevolare l’inserimento o il reinserimento lavorativo di persone disoccupate.

Si distinguono dai “curriculari” che sono inclusi in un processo di apprendimento formale svolto all’interno di piani di studio delle università, degli istituti scolastici o di un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la Regione. I tirocini “curriculari” sono esclusi dalla normativa regionale qui riportata.

La normativa regionale, che recepisce le “Linee-guida in materia di tirocini” concordate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome, prevede due principali forme di tirocinio:

Il tirocinio formativo e di orientamento

per agevolare le scelte professionali di coloro i quali hanno ottenuto da non più di 12 mesi un titolo di studi (diploma di scuola secondaria superiore, ITS o IFTS, qualifica professionale, laurea, master universitario, scuola di specializzazione o dottorato);

Il tirocinio di inserimento e reinserimento lavorativo

per facilitare l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione (inoccupati, disoccupati anche in mobilità, lavoratori in cassa straordinaria o in deroga);

Il tirocinio estivo

rivolto agli studenti della scuola secondaria superiore, dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale e dell’Università, e può svolgersi nell’arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche.

PER QUELLO CHE RIGUARDA L'APPRENDISTATO, IN ITALIA CE NE SONO 3 TIPI:

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE
Per permettere ai giovani tra i 15 e i 25 anni, assunti con contratto di apprendistato, di conseguire una qualifica o un diploma professionale durante l’esperienza lavorativa.

DI COSA SI TRATTA
L’apprendistato è un contratto finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.
L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (apprendistato di I livello) è rivolto ai giovani da 15 anni compiuti e fino al compimento del venticinquesimo anno di età, attivabile potenzialmente in tutti i settori di attività lavorative.
I giovani assunti con questa tipologia di contratto continuano a frequentare la scuola per conseguire un attestato regionale di qualifica professionale o un diploma professionale corrispondenti al Livello 3 e 4 EQF.

DURATA
La durata del contratto varia da un minimo di sei mesi fino a un massimo di quattro anni nel caso in cui il giovane frequenti un percorso volto al conseguimento del diploma professionale.
Le Linee guida regionali stabiliscono che l’apprendistato sia inserito nell’articolazione modulare dei percorsi di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) a partire dalla seconda annualità, pertanto la frequenza del potenziale allievo apprendista è subordinata al possesso delle competenze necessarie per l’ammissione a una terza o quarta annualità di un percorso di IeFP.
La distribuzione delle ore di formazione all’interno del monte ore contrattuale di un apprendista di I livello che frequenta il secondo, terzo e quarto anno di un percorso di IeFP è la seguente:

  • Formazione esterna all’impresa presso un CFP: 633 ore (nel secondo anno) / 528 ore (nel terzo e quarto anno)
  • Formazione formale interna all’impresa: 423 ore (nel secondo anno) / 528 ore (nel terzo e quarto anno)
  • Durata totale della formazione: 1.056 ore

Al monte ore vanno sommate le ore di lavoro che l’apprendista dovrà svolgere in impresa per raggiungere il monte ore contrattuale previsto dal contratto con cui è stato assunto.

ARTICOLAZIONE DELLA FORMAZIONE
L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale integra organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro.
L’organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna ed esterna (una parte in aula, una parte in azienda). Le due formazioni si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi così come previsto dall’ordinamento didattico. La durata complessiva del percorso è costituita dalla somma dei periodi di formazione interna ed esterna previsti dai relativi ordinamenti.
Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di apprendistato di I livello sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa in cui lo studente è iscritto, che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, secondo lo schema definito dal Decreto interministeriale 12 ottobre 2015 (Allegato 1).

Prima di procedere all’assunzione di un giovane apprendista:

  • va tenuto conto del quadro delle figure nazionali e dei profili regionali di IeFP, in quanto la qualifica di avviamento per la quale si intende procedere con l’assunzione deve essere riferita a una delle figure nazionali previste per i percorsi di IeFP;
  • va verificata la disponibilità territoriale del corrispondente percorso di IeFP, in quanto una quota oraria consistente della formazione dell’apprendista viene svolta presso un centro di formazione professionale;
  • va tenuto conto della disponibilità dell’offerta formativa di IeFP finanziata dalla Regione ed erogata annualmente dall’Associazione temporanea d’impresa Effe.Pi 2020 attraverso i suoi 12 enti di formazione professionale accreditati.

PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
Il Piano formativo individuale è redatto dall’istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello previsto all’Allegato 1a del Decreto interministeriale 12 ottobre 2015 e stabilisce il contenuto e la durata della formazione. Contiene anche i seguenti elementi:

  •  i dati relativi all’apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;
  • dove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
  • il livello di inquadramento contrattuale dell’apprendista;
  • la durata del contratto di apprendistato e l’orario di lavoro;
  • i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.

A CHI RIVOLGERSI
Qualora una azienda o un ragazzo siano interessati ad avviare un apprendistato di I livello possono contattare l’Associazione temporanea d’impresa Effe.Pi 2020 scrivendo a info@effepi.fvg.it per:

  • verificare la disponibilità dell’offerta formativa di una determinata figura professionale;
  • verificare la corrispondenza dell’eventuale qualifica di avviamento con il quadro di figure professionali nazionali e dei relativi profili regionali;
  • comunicare i nominativi degli apprendisti da assumere per la predisposizione dei piani formativi individuali secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Rivolto a giovani da 18 a 29 anni compresi per conseguire una qualificazione professionale attraverso un percorso formativo svolto prevalentemente in azienda.

DESCRIZIONE E DURATA
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
L’apprendistato professionalizzante è rivolto ai giovani da 18 a 29 anni compresi (o fin dai 17 anni di età se in possesso di una qualifica professionale).
La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla base di quanto previsto per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.

OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALE
La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio.

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia provvede alla programmazione e all’attuazione dell’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversale, rivolta ad apprendisti assunti con contratto di apprendistato della durata di almeno 12 mesi.

L’offerta formativa pubblica in Regione Friuli-Venezia Giulia prevede la realizzazione di percorsi formativi esterni all’azienda articolati in moduli da 40 ore riferiti ai seguenti ambiti contenutistici:

  • contrattualistica e organizzazione aziendale;
  • sicurezza e prevenzione infortuni;
  • comunicazione ed empowerment;
  • lingue straniere (inglese, tedesco e sloveno per i lavoratori italiani e italiano per i lavoratori immigrati);
  • competenza digitale;
  • senso di iniziativa ed imprenditorialità.

I contenuti possono essere combinati in relazione alle diverse competenze previste in funzione delle esigenze dell’impresa e dell’apprendista.

All’inizio del percorso formativo viene garantita una fase di accoglienza finalizzata alla pianificazione e combinazione dei moduli.

I percorsi formativi hanno una durata pari a 120 ore da completarsi da parte dell’apprendista nel corso della prima annualità di contratto. In alternativa, le 120 ore sono suddivise in 40 ore nella prima annualità e 80 ore nella seconda.

In funzione del titolo di studio posseduto dall’apprendista il percorso viene ridotto come di seguito indicato:

  • 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o attestato di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  • 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea di primo livello o di laurea magistrale.

Indipendentemente dal titolo di studio posseduto, la riduzione del percorso formativo è prevista anche per gli apprendisti che hanno già completato, a seguito di precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi di quaranta ore; la riduzione oraria del percorso, di quaranta, ottanta o centoventi ore, coincide con la durata dei moduli già completati.

Fatto salvo il caso in cui il percorso formativo previsto sia già stato completato nella durata complessiva durante i precedenti rapporti di apprendistato, motivo per il quale l’obbligazione formativa deve ritenersi già assolta, la prima annualità di un apprendista che beneficia delle riduzioni orarie, prevede un percorso di almeno quaranta ore.

Sul sito dell’Associazione Temporanea d’Impresa Apprendisti.fvg 1921 sono disponibili il catalogo dell’offerta formativa pubblica, l’elenco delle sedi formative e il calendario dei corsi.

ACQUISIZIONE DI COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALE IN IMPRESA
Le imprese che non si avvalgono dell’offerta formativa pubblica possono erogare direttamente la formazione di base e trasversale purché dispongano:

  • di luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi;
  • di risorse umane con adeguate capacità e competenze riferite ai contenuti dei moduli di cui sopra.

La dimostrazione del possesso di tali requisiti avviene tramite autocertificazione da conservare agli atti presso l’impresa.

I percorsi formativi in argomento sono svolti sotto la responsabilità dell’impresa, rispettano l’articolazione dei percorsi formativi e non comportano oneri a carico della Regione.

ACQUISIZIONE DI COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE IN IMPRESA
Con riferimento alla formazione di tipo professionalizzante correlata all’acquisizione di competenze tecnico professionali e specialistiche, svolta sotto la responsabilità dell’impresa, la Regione promuove dei servizi di supporto finalizzati, da un lato, ad agevolare e facilitare la medesima impresa nell’assolvimento dell’obbligo formativo stabilito, dall’altro, a garantire la qualità della formazione erogata.

PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
Il Piano formativo individuale definisce, sulla base della qualificazione da conseguire, la durata effettiva del contratto di apprendistato, la durata della formazione interna ed esterna e l’orario di lavoro nonché i criteri e modalità di valutazione delle conoscenze acquisite.

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove delle azioni di supporto alle imprese per la predisposizione del Piano formativo individuale.

A CHI RIVOLGERSI
Le imprese che intendono avvalersi dell’offerta formativa pubblica sono tenute a segnalare il nominativo dell’apprendista al soggetto formativo incaricato della erogazione di tale offerta entro 30 giorni dalla stipula del contratto di assunzione.

La segnalazione dei nominativi degli apprendisti assunti deve essere pertanto comunicata a uno degli Enti aderenti alla Associazione Temporanea d’Impresa Apprendisti.fvg 1921

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA
Rivolto ai giovani da 18 a 29 anni compresi per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.

DESCRIZIONE E DURATA
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
L’apprendistato di alta formazione e ricerca è rivolto ai giovani da 18 anni a 29 anni compresi e consente di:

  • acquisire i seguenti titoli:
    •  laurea triennale
    • laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico
    • master universitario
    • titolo di dottorato di ricerca
  • svolgere i seguenti percorsi:
    • di ricerca
    • finalizzati alla formazione delle figure previste dagli ordinamenti professionali ordinistici e dalla contrattazione collettiva

Questa forma di apprendistato permette pertanto alle imprese di disporre di competenze a elevato livello di specializzazione e offre ai giovani la possibilità di rafforzare le loro competenze e la loro spendibilità nel mondo del lavoro.

Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca ha una durata minima di 6 mesi, mentre la durata massima:

  • per i contratti di apprendistato di alta formazione è pari alla durata ordinamentale dei relativi percorsi;
  • per i contratti di apprendistato per attività di ricerca è definita in rapporto alla durata del progetto di ricerca e non può essere superiore a tre anni, tuttavia può essere prorogata fino ad un anno in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca;
  • per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche è definita, in rapporto al conseguimento dell’attestato di compiuta pratica per l’ammissione all’esame di Stato.

ARTICOLAZIONE DELLA FORMAZIONE
Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l’ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, secondo lo schema definito dal Decreto interministeriale 12 ottobre 2015.

L’organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna ed esterna. I percorsi sono concordati dall’istituzione formativa e dal datore di lavoro e attuati sulla base del protocollo. I periodi di formazione interna ed esterna sono articolati anche secondo le esigenze formative e professionali dell’impresa e le competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa.

Il protocollo stabilisce, altresì, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda.

Il ruolo della Regione

La normativa nazionale affida la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale.

Al fine di promuovere e sperimentare azioni di supporto che valorizzino il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha sottoscritto con gli Atenei regionali e le Parti Sociali un Protocollo d’Intesa che regolamenta, per i soli profili che attengono alla formazione, le modalità attuative.

A chi rivolgersi

Per informazioni e per stipulare il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca è necessario contattare gli Atenei regionali:

Università degli Studi di Trieste

Università degli Studi di Udine

SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste

Ai  Servizi per l’impiego spetta la presa in carico del Tirocinio extracurricolare mentre l’Apprendistato è curato dai servizi per la formazione professionale e l’educazione.

APPRENDISTATO E TIROCINIO EXTRACURRICULARE IN SLOVENIA

TIROCINI (»PRIPRAVNIŠTVO«) IN SLOVENIA
In Slovenia, il tirocinio è accessibile ai giovani laureati (coloro che hanno conseguito un titolo di laurea) che si apprestano ad entrare nel mercato del lavoro. Si tratta di una forma di rapporto di lavoro ed è definito nel contratto tra il datore di lavoro e il dipendente – tirocinante. Come definito dalla Legge sui rapporti di lavoro, il contratto può essere firmato con la persona che intraprende l’attività lavorativa per la prima volta al fine di consentirle di lavorare in modo indipendente. La posizione lavorativa deve essere confacente al livello raggiunto e alla tipologia di istruzione.

Il tirocinio si rende necessario per alcune professioni regolamentate, in quanto è impossibile ottenere un lavoro nel campo della sanità, della sicurezza sociale, dell’istruzione, legale, ecc. senza aver superato un esame professionale che viene effettuato al termine del tirocinio. Le attività di tirocinio vengono anche indette da uffici pubblici.

APPRENDISTATI(»VAJENIŠTVO«) IN SLOVENIA
L’apprendistato è una forma di istruzione utilizzata nel sistema di formazione professionale sloveno. Ciò è stabilito nella legge sull’apprendistato, adottata nell’anno 2017. L’apprendistato promuove la condivisione del sapere, l’acquisizione di competenze e capacità professionali necessarie per lo svolgimento della professione e per il suo perfezionamento. Almeno il 50% del programma educativo viene svolto con il datore di lavoro attraverso la cosiddetta “formazione pratica tramite lavoro” (PUD). L’apprendista è un allievo/studente che si sta formando nell’ambito di un sistema di istruzione scolastica al fine di ottenere competenze professionali.

PROGRAMMA FORMATIVO PER I GIOVANI (»USPOSABLJANJE ZAMLADE NA ZRSZ«)
UDM è un programma di occupazione per i datori di lavoro organizzato presso l’ESS (Servizio per l’Occupazione Sloveno) volto alla formazione di disoccupati con l’obiettivo di prepararli a lavorare in maniera indipendente. Ciò consente al datore di lavoro di formare i candidati in un lavoro specifico e di ottenere rimborsi dei costi ammissibili che rientrano nella formazione. L’ESS firma un contratto con il datore di lavoro e uno con il candidato.

LAVORO STUDENTESCO (»ŠTUDENTSKO DELO«)
Il lavoro studentesco è una forma di lavoro retribuito temporaneo e part-time svolto da studenti delle scuole superiori e universitari. Lo scopo di questo tipo di lavoro è quello di consentire agli studenti l’acquisizione di esperienza lavorativa accompagnata da un compenso. Il lavoro è mediato tramite agenzie di collocamento, per lo più chiamate “Servizi agli studenti”. Il lavoro studentesco si basa su referenze. L’azienda riceverà lo studente prima che lo stesso inizi a lavorare. Lo studente sarà pagato a ore.

ERASMUS+ PROGRAM

Partner coinvolti

Euradria è un progetto che coinvolge
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