Il lavoro transfrontaliero
Se lavori in un paese dell’UE e vivi in un altro paese e ci torni ogni giorno, o almeno una volta a settimana, vieni considerato un pendolare transfrontaliero in base alla normativa europea (o lavoratore transfrontaliero o frontaliero).
Tutti i cittadini dell’UE hanno il diritto di lavorare in un altro paese europeo alle stesse condizioni che si applicano ai cittadini di quel paese e senza dover richiedere un permesso di lavoro.
L’assunzione di cittadini di altri paesi europei non deve essere soggetta a restrizioni quantitative o condizioni discriminatorie.
La libera circolazione dei lavoratori è un principio fondamentale dell’UE, sancito dall’articolo 45 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e ulteriormente precisato dal diritto derivato e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea.
I cittadini dell’UE hanno il diritto di:
- cercare lavoro in un altro paese dell’UE;
- lavorare in tale paese senza bisogno di un permesso di lavoro;
- vivere in questo paese per motivi di lavoro;
- cercare lavoro in un altro paese dell’UE;
- ricevere dai servizi nazionali per l’impiego la stessa assistenza che viene prestata ai cittadini del paese d’accoglienza;
- restare nel paese il tempo sufficiente per cercare lavoro, candidarsi ed essere assunti;
- restarvi anche quando l’attività professionale è giunta a termine;
- godere della parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali per quanto riguarda l’accesso al lavoro, le condizioni di lavoro, nonché qualsiasi altro beneficio sociale e fiscale;
Chi cerca lavoro non può essere espulso se è in grado di provare che è alla ricerca di un impiego e ha la possibilità concreta di trovarlo. Se lavori in un paese dell’UE e vivi in un altro paese e ci torni ogni giorno, o almeno una volta a settimana, vieni considerato un pendolare transfrontaliero in base alla normativa europea (o lavoratore transfrontaliero o frontaliero). La normativa comunitaria che regola il lavoro frontaliero è rappresentata dal Regolamento n. 883 del 2004 e dal Regolamento di attuazione n.987 del 2009. Il lavoratore frontaliero è un “lavoratore subordinato o autonomo che esercita un’attività professionale nel territorio di uno Stato membro e risiede nel territorio di un altro Stato membro dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta la settimana”.
I frontalieri sono tenuti a versare i contributi previdenziali e le altre prestazioni assicurative presso l’Ente previdenziale dello Stato membro in cui svolgono la prestazione lavorativa.
La regione Euradria è caratterizzata dalla presenza di numerosi lavoratori che ogni giorno oltrepassano il confine e lavorano nel paese confinante. È in particolare il caso del confine Italo Sloveno, attraversato ogni giorno da lavoratori e lavoratrici che risiedono in uno dei due paesi ma esercitano un’attività lavorativa nell’altro.
Questa norma presenta anche alcune eccezioni: