Nuove restrizioni per entrare in Slovenia

La nuova ordinanza emanata dalla Slovenia ed in vigore da oggi per il contenimento dell’epidemia COVID-19, modifica le regole per l’attraversamento del confine italo-sloveno, eliminando la possibilità di attraversamento del confine al di fuori dei posti di blocco, la possibilità di cessazione anticipata della quarantena e alcune eccezioni di attraversamento del confine senza aver effettuato il test.

Per essere riconosciuto come valido, il tampone rapido deve essere stato eseguito in uno Stato membro dell’Unione Europea o dell’area Schengen.
Il decreto entra in vigore il 29 marzo ed è valido fino al 12 aprile 2021 compreso.

Passaggio dei valichi

Da lunedì 29 marzo 2021 è possibile entrare in Slovenia solo attraverso determinati valichi. Questo non vale per i proprietari o affittuari di terreni agricoli frontalieri, che possono continuare a utilizzare tutti i valichi.

I confini vengono divisi in 2 categorie: A e B. I valichi di tipo A saranno aperti 24 ore su 24 e potranno essere attraversati da chiunque, a patto che rispetti le solite condizioni necessarie all’ingresso in Slovenia. I valichi di tipo B saranno invece riservati ai cittadini Sloveni, dei paesi confinanti o di paesi membri UE o Schengen a patto che risiedano in uno dei comuni (per la Slovenia) o province (per l’Italia) confinanti. Questi valichi saranno aperti solo durante il giorno. Gli orari variano a seconda del confine.

Valichi “A” con l’Italia:

  • Gorizia/Vrtojba (Autostrada Gorizia-Razdrto);
  • Fernetti/Fernetiči (Autostrada Trieste-Lubiana);
  • Rabuiese/Škofije (Autostrada Trieste-Capodistria).

Valichi “B” con l’Italia:

  • Pesek-Krvavi potok: dalle 5 alle 23;
  • Stupizza/Štupca-Robič: dalle 5 alle 23, chiuso domenica e festivi;
  • Passo del Predil: dalle 6 alle 9 e dalle 15 alle 18, chiuso domenica e festivi;
  • Solkan/Salcano: dalle 6 alle 21;
  • San Floriano/Števerjan-Neblo: dalle 7 alle 9 e dalle 16 alle 19;
  • Fusine-Rateče dalle 6 alle 21.

I valichi agricoli resteranno aperti e dovranno essere utilizzati esclusivamente dai proprietari terrieri transfrontalieri. Saranno effettuati controlli della Polizia a campione.

Eccezioni all’obbligo di quarantena

Chi risiede in uno Stato inserito nella “lista rossa” (elenco pubblicato di seguito) e vuole entrare nella Repubblica di Slovenia è sottoposto ad una quarantena di dieci giorni, a meno che:

  1. sia in possesso di tampone negativo (PCR test) non più vecchio di 48 ore effettuato in un paese membro UE/Schengen;
  2. sia in possesso di un tampone positivo (PCR o HAG) più vecchio di 21 giorni ma non più vecchio di 6 mesi, oppure un attestato medico che certifichi la guarigione da COVID-19 avvenuta non più tardi di 6 mesi fa;
  3. sia in possesso di evidenza di avvenuta vaccinazione contro COVID-19 avvenuta almeno
    • 7 giorni prima (Biontech/Pfizer – seconda dose);
    • 14 giorni (Moderna);
    • 21 giorni prima (Astra Zeneca – prima dose).

Eccezioni speciali all’obbligo di test negativo

Le seguenti 5 categorie di persone residenti in un paese/regione in lista rossa possono entrare in Slovenia senza obbligo di quarantena e non necessitano di presentare il test negativo:

  1. lavoratori del settore trasporti internazionali muniti di apposito certificato;
  2. persone che effettuano trasporto di beni o persone nella Repubblica di Slovenia e lasciano il territorio sloveno entro 8 ore dall’entrata;
  3. persone che transitano attraverso la Repubblica di Slovenia e la lasciano entro 6 ore dall’ingresso;
  4. persone munite di passaporto diplomatico;
  5. minori di 13 anni che attraversano il confine quotidianamente o occasionalmente per motivi scolastici e di studio munite di adeguata documentazione.

Altre eccezioni speciali all’obbligo di quarantena

Le seguenti categorie di persone residenti in un paese/regione in lista rossa possono entrare in Slovenia senza obbligo di quarantena se sono in possesso di tampone negativo (PCR o HAG test) non più vecchio di 7 giorni effettuato in un paese membro UE/Schengen:

  1. lavoratori migranti giornalieri con rapporto di lavoro in uno degli Stati EU o altri stati Schengen, muniti di adeguato documento o dichiarazione sottoscritta, che rientrano entro 14 ore dall’attraversamento del confine;
  2. persone di età superiore ai 13 anni che attraversano il confine quotidianamente o occasionalmente per motivi scolastici e di studio munite di adeguata documentazione;
  3. persone che accompagnano a scuola i ragazzi e rientrano nel proprio territorio subito dopo aver effettuato il trasporto;
  4. proprietari o affittuari di terreni agricoli frontalieri che attraversano il confine per svolgere lavori agricoli-forestali e rientrano al massimo entro dieci ore;
  5. persone che attraversano il confine per motivi sanitari urgenti.

Vietato viaggiare nei paesi sulla lista rossa

Per le persone che risiedono nella Repubblica di Slovenia, viaggiare nei paesi o nelle unità amministrative dei paesi sulla lista rossa è vietato, salvo eccezioni, riportate in principio. (Questa eccezione non vale per gli studenti ed eventuali accompagnatori nel caso in cui la scuola sia chiusa o non sia prevista la scolarizzazione).
Al momento di lasciare il paese, queste persone devono presentare le stesse prove richieste dal presente decreto al momento dell’ingresso nel paese.
La quarantena di dieci giorni non può più essere interrotta prematuramente.

Lista rossa dei paesi UE e dell’area Schengen (aggiornata al 29 marzo 2021)

  1. Andorra;
  2. Austria (tutti gli Stati federati, fatta eccezione per il Vorarlberg);
  3. Belgio;
  4. Bulgaria;
  5. Cipro;
  6. Croazia;
  7. Danimarca (solo le regioni amministrative di Hovedstaden, Zelanda e Syddanmark);
  8. Estonia;
  9. Finlandia (solo la regione amministrativa di Uusimaa e la provincia della Finlandia meridionale);
  10. Francia(tutte le unità amministrative della Francia continentale e tutti i territori d’oltremare tranne il territorio d’oltremare della Guyana);
  11. Germania;
  12. Grecia;
  13. Irlanda (solo le unità amministrative della regione centrale e orientale);
  14. Italia (tutte le regioni, fatta eccezione per la Sardegna);
  15. Lettonia;
  16. Liechtenstein;
  17. Lituania;
  18. Lussemburgo;
  19. Malta;
  20. Monaco;
  21. Norvegia (solo le contee di Oslo, Rogaland, Vestfold og Telemark e Viken);
  22. Paesi Bassi;
  23. Polonia;
  24. Portogallo (solo la regione autonoma di Madeira);
  25. Repubblica Ceca;
  26. Repubblica di San Marino;
  27. Romania;
  28. Slovacchia;
  29. Spagna (tutte le comunità autonoma, fatta eccezione per Cantabria, Extremadura, Galizia, Isole Baleari, Murcia e Valencia);
  30. Stato Città del Vaticano;
  31. Svezia;
  32. Svizzera;
  33. Ungheria