
Il d.l. 17 marzo, n. 18 – c.d. decreto “Cura Italia” – recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19”, all. art. 42 intitolato “Disposizioni Inail”, ha chiarito che l’accertato contagio da coronavirus avvenuto in occasione di lavoro è tutelato dall’Inail come infortunio sul lavoro.
Il contagio da covid-19, infatti, viene qualificato – e trattato in via amministrativa – come infortunio sul lavoro poiché in base alla disciplina vigente la causa virulenta è equiparabile a quella violenta. Pertanto, come avviene per la generalità degli infortuni sul lavoro, il medico certificatore è tenuto a trasmettere all’Inail il certificato d’infortunio.
Nel decreto viene specificato che – in caso di accertato contagio da coronavirus in occasione di lavoro – la tutela Inail viene garantita per tutto il periodo di assenza dal lavoro, anche per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria.
Le disposizioni si applicano ai datori pubblici e privati in favore dei quali, nei casi da contagio, non sarà applicato il meccanismo di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.
INAIL – CORONAVIRUS: CONTAGI TUTELATI COME INFORTUNI SUL LAVORO-chiarimenti